Il termine crowdfunding indica un’attività con la quale più persone (da crowd, folla) affidano somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere attraverso siti internet (“piattaforme” o “portali”).
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Ci sono vari modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si stabilisce tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento. Per esempio, vi sono piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio.
In questo caso specifico si parla di donation crowdfunding in cui, ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l’elezione.
Oppure si può partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro, chiamata reward crowdfunding. Per esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla rappresentazione.
Con il crowdfunding è inoltre possibile realizzare prestiti tra privati effettuati tramite piattaforme on-line (social lending o peer to peer lending) e ricompensati con il pagamento d’interessi.
Si parla di Equity crowdfunding quando, tramite l’investimento on-line, si acquistano quote di partecipazione al capitale di una società.
L’investitore acquisisce in questo caso il complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione all’impresa.
Per questioni di sicurezza è stato stabilito che la gestione di portali sia riservata a due categorie di soggetti:
Il regolamento Consob 18592 del 2013 e s.m.i., ha disciplinato gli obblighi che ogni gestore, ossia il soggetto titolare del portale, è tenuto a rispettare nell’espletamento della sua attività.
Il gestore deve operare con diligenza, correttezza e trasparenza in modo tale da evitare eventuali conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi degli investitori e delle offerenti.
Così come disciplinato dal regolamento sopra citato, il gestore dovrà fornire in maniera dettagliata tutte le informazioni relative all’offerta, affinché gli investitori possano comprendere la natura degli investimenti e i rischi connessi non influenzando in alcun modo le loro decisioni.
Si assicura inoltre che ogni informazione pubblicata relativa all’offerta sia corretta, nonché accessibile per i dodici mesi susseguenti alla chiusura dell’offerta e per i cinque anni susseguenti a richiesta degli interessati.
Il titolo III del Regolamento Consob , agli articoli nn. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21, esplica tutti gli obblighi in capo ai gestori.
È questo fondamentalmente lo schema da cui il Club Deal si distingue.
Il Club Deal è una forma diversa di investimento. La differenza principale consiste nel fatto che nel club deal chi è sollecitato a partecipare fa parte di un gruppo (club) ristretto ed esclusivo di investitori qualificati, esperti e, generalmente, con ampie disponibilità finanziarie.
In questo senso, il Club Deal sfugge al concetto di raccolta del risparmio diffuso essendo limitato ad una cerchia ristretta di persone, che condividono un progetto e che insieme costituiscono una società della quale sono soci.
Pertanto, fintantoché non si effettuerà raccolta di pubblico risparmio o si quoterà la società nei mercati regolamentati, la Newco resterà fuori dalla normativa imposta dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
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